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Venerdì 3 Settembre 2010
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COMUNE DI VILLA DEL BOSCO (BI)

Rss
Tra Baraggia e Bramaterra


STATUTO DEL COMUNE DI VILLA DEL BOSCO


TITOLO I
Principi Generale

CAPO I
La Comunità, l'Autonomia, lo Statuto

Art. 1
La Comunità

  1. II Comune di Villa del Bosco è un ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nell'ambito delle Leggi della Repubblica Italiana. Esso è un ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà e si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali.
  2. Il Comune di Villa del Bosco, considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse. Ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini; valorizza pertanto ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali e realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.
  3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell'art.128 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate, il Comune è soggetto istituzionale equi ordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto fra il Comune, la Provincia, la Regione e gli enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione degli Organi e degli Enti pubblici statali operanti sul proprio territorio.
  4. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria.
  5. Il Comune di Villa del Bosco accoglie il principio secondo il quale, salvo che la legge disponga altrimenti, tutte le nomine in commissioni, enti ed organismi perdono efficacia con la cessazione degli organi che le hanno effettuate

Art. 2
Le finalità

  1. Il Comune rappresenta unitariamente la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle bio diversità.
  2. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni. Opera affinché esso conservi, anche attraverso la collaborazione e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
  3. Il Comune riconosce e valorizza il pensiero, il modo di essere, le esperienze delle donne come parte fondamentale del patrimonio storico culturale. Il Comune promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini anche attraverso la individuazione di tempi e modalità dell'organizzazione di vita urbana adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi. Il Comune promuove la presenza dei due sessi negli organi elettivi e nelle rappresentanze del Comune negli enti partecipati o derivati. Il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.
  4. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità; partecipa, nei modi e nelle forme previste dalla legge, al finanziamento e allo sviluppo delle attività di cooperative sociali.
  5. Il Comune assume come obiettivo primario della propria azione politico amministrativa la tutela dei diritti e la promozione di interventi a favore delle fasce di popolazione più svantaggiate, tutelando la salute e la vita dell'individuo. Riconosce come valore positivo e potenzialità per l'intera città il rispetto e la valorizzazione delle diverse culture e soggettività che nella città convivono.
  6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli altri enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali ed economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
  7. Nel rispetto del dettato costituzionale riconosce e valorizza il ruolo di confronto, di proposta e di contrattazione dei sindacati dei lavoratori.
  8. II Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
  1. dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Villa del Bosco. A tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni senza distinzione di orientamento politico o religioso
  2. valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
  3. tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio, con particolare riferimento, per le prime, alle azioni di riduzione dei consumi di risorse ambientali ed energetiche e di controllo degli impatti complessivi sull'ambiente e sul territorio contenute nel Codice concordato di raccomandazioni per la qualità energetico - ambientale di edifici e spazi aperti;
  4. tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla correspon- sabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;
  5. garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
  6. rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
  7. sostegno della realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

Art. 3
Territorio e Sede Comunale

  1. Il territorio del Comune comprende la parte di suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 128 approvato dall'Istituto centrale di Statistica.
  2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Municipio n. 1. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono, normalmente, nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
  3. All'interno del territorio del Comune di Villa del Bosco non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici, nucleari e scorie radioattive.

Art. 4
Stemma e Gonfalone

  1. II Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Villa del Bosco. Lo stemma del Comune è come descritto dal D.P.R. 29 luglio 1993.
  2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
  3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5
Consiglio Comunale dei ragazzi

  1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
  2. II Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani.
  3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO II
Ordinamento Strutturale

Capo I
Organi e loro attribuzioni

Art. 6
Organi

  1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite della legge e dal presente Statuto.
  2. Nella composizione degli organi collegiali nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, occorre assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi.

Art. 7
Deliberazioni degli organi collegiali

  1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
  2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
  3. I verbali delle sedute della Giunta e del Consiglio sono firmati dal Sindaco e dal Segretario. Le deliberazioni, dopo la pubblicazione, sono inviate in copia ai capigruppo consiliari.

Art. 8
Maggioranze Speciali

  1. Sono approvati a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio i regolamenti:a) del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali;b) per i referendum;
  2. Qualora la maggioranza dei due terzi non sia raggiunta, i predetti regolamenti sono approvati se nella successiva riunione riportino il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.
  3. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali disciplina, tra l'altro, il funzionamento degli organi consiliari, il loro rapporto con gli altri organi comunali e con gli organismi di partecipazione, nonché le materie e le funzioni connesse al funzionamento del Consiglio.
  4. Gli altri atti e regolamenti comunali non possono modificare i regolamenti di cui al 1° comma se non con la stessa maggioranza da esso prevista.

Art. 9
Consiglio Comunale

  1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati della legge.
  2. II Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
  3. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, efficienza ed economicità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
  4. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti il bilancio di previsione e il rendiconto del bilancio. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
  5. Il Consiglio comunale in prima convocazione delibera con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati computando a tal fine il Sindaco (sette consiglieri compreso il Sindaco) e può essere convocato in seduta di seconda convocazione, qualora la prima sia andata deserta, nella quale delibera con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco (quattro consiglieri oltre il Sindaco).
  6. Il Consiglio, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è presieduto dal Sindaco In casa di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco ed ove questi sia assente od impedito dall'Assessore anziano.

Art. 10
Commissioni

  1. Il Consiglio comunale può istituisce al suo interno Commissioni permanenti costituite da Consiglieri. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali disciplina la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni attribuendo all'opposizione la Presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia.
  2. Le Commissioni consiliari permanenti nelle materie di propria competenza svolgono nei confronti del Consiglio attività referenti, istruttorie, redigenti, di controllo, di garanzia e di iniziativa su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio. Le Commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza consiliare loro sottoposti entro i termini stabiliti dal regolamento.
  3. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei funzionari del Comune, e la dove esistenti degli amministratori e dirigenti delle istituzioni, delle aziende, delle società a prevalente partecipazione di capitale pubblico locale e degli enti dipendenti, nonché dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione degli enti con partecipazione comunale.
  4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali determina le procedure di lavoro delle Commissioni.
  5. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione e con criterio proporzionale, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio attribuendone all'opposizione la Presidenza. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata di tali commissioni verranno disciplinate con la delibera istitutiva. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 11
Consiglieri

  1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
  2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
  3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. Prima di pronunciare la decadenza il Presidente assegna al consigliere un termine non inferiore a dieci giorni per presentare le proprie giustificazioni sulle quali il consiglio delibera motivatamente.
  4. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 154/1981 i consiglieri comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

Art. 12
Diritti e doveri dei consiglieri

  1. I diritti dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
  2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 13
Gruppi Consiliari

  1. Ciascun consigliere deve appartenere ad un gruppo consiliare; i gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri comunali. I gruppi sono rappresentati dal Capogruppo. Nelle more della costituzione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo, nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
  2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

Art. 14
Il sindaco

  1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
  2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale se nominato ed ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
  3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
  4. Entro trenta giorni dal giuramento e dalla presentazione della giunta il Sindaco propone al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
  5. Il Sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali ed inoltre:
  1. interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio comunale;
  2. nomina e revoca gli assessori;
  3. nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
  4. conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione, con altri comuni, per la nomina del direttore;
  5. nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune in aziende, istituzioni e società, sulla base delle modalità previste dalla legge;
  6. nomina e revoca i responsabili delle strutture organizzative ed attribuisce e definisce eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal presente statuto e dai regolamenti comunali;
  7. convoca e presiede la Giunta comunale, della quale promuove e dirige l'attività;
  8. può attribuire la trattazione di affari e materie a singoli Assessori e delegare ad essi atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione;
  9. esercita il potere sostitutivo disciplinato al successivo comma 6;
  10. indice i referendum cittadini;
  11. rappresenta il comune nei giudizi;
  12. rilascia autorizzazioni e concessioni quando non sia altrimenti prevista la competenza dei responsabili dei servizi o uffici;
  13. adotta le ordinanze quando non sia altrimenti prevista la competenza dei responsabili dei servizi o uffici;
  14. stipula i gemellaggi sulla base di deliberazioni consiliari;
  15. concede il patrocinio del Comune;
  16. adotta le ordinanze contingibili ed urgenti;
  17. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
  18. riferisce semestralmente al Consiglio comunale sullo stato di attuazione degli accordi di programma;
  19. riferisce al Consiglio comunale sull'attività della Giunta almeno due volte nel corso dell'anno.
  1. Il Sindaco in caso di inerzia o ritardo del Segretario/Direttore generale o dei funzionari responsabili nell'adottare provvedimenti o compiere atti del loro ufficio può fissare un termine perentorio entro il quale essi devono adottarli o compierli. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del segretario/direttore generale ovvero del funzionario responsabile, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il sindaco può nominare, salvo i casi d'urgenza previa contestazione, uno speciale incaricato individuandolo tra il segretario/direttore generale o altri funzionari responsabili con specifiche professionalità. In caso di mancanza di specifiche professionalità tra i soggetti di cui sopra, lo stesso incaricato viene individuato tra il personale di pari categoria professionale alle dipendenze di altre amministrazioni pubbliche

Art. 15
Attribuzioni di vigilanza

  1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitale partecipate dall'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
  2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore generale se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
  3. Il Sindaco promuove, ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti, al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio, ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 16
Attribuzioni di organizzazione

  1. II Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
  1. esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare, nei limiti previsti dalle leggi;
  2. propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
  3. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio per quanto di competenza consiliare.

Art. 17
Vice Sindaco

  1. II Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.

Art. 18
Giunta Comunale

  1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa e collabora col Sindaco al governo del Comune.
  2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.
  3. La Giunta riferisce, ai sensi del comma 2, art. 48, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 19
Composizione

  1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero non superiore a quattro Assessori scelti tra i consiglieri.
  2. E' possibile la nomina ad Assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Art. 20
Nomina

  1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine progressivo di inserimento nel documento di nomina.
  2. L'assegnazione di uno o più settori agli Assessori fa degli stessi i referenti politici ferme restando le competenze gestionali ai responsabili delle unità funzionali organizzative di vertice. In tale veste esercitano il potere sostitutivo di cui ai comma 5 -lett. i)- e 6 dell'art.13;
  3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 21
Funzionamento della giunta

  1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
  2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
  3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 22
Competenze

  1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore generale se nominato od ai responsabili dei servizi comunali.
  2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
  3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
  1. propone al Consiglio i regolamenti;
  2. approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio salvo quelli indicati nei regolamenti inerenti all'esercizio di attività altamente discrezionale;
  3. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
  4. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
  5. modifica le tariffe mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
  6. nomina i membri delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
  7. approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
  8. adotta la delibera di spesa propedeutica alla nomina del direttore generale;
  9. dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
  10. fissa la data di convocazione dei comizi per referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
  11. autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza del Consiglio;
  12. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
  13. fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale se nominato o il segretario comunale;
  14. determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
  15. fissa le indennità di funzione previste dal Decreto del Ministero dello Interno 04.04.2000, n. 119, per il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori, purché nei limiti base previsti dal citato Decreto.

TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Capo I
Partecipazione e decentramento

Art. 23
Partecipazione popolare

  1. Il Comune opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona con l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della comunità cittadina, realizzando concretamente condizioni di pari opportunità fra donne e uomini.
  2. Il Comune promuove e favorisce le forme democratiche di associazionismo garantendo la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutti i gruppi e organismi.
  3. Le libere forme associative e gli organismi di partecipazione collaborano con il Comune alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.
  4. Le associazioni devono assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli enunciati nel presente statuto e devono altresì dimostrare la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, il perseguimento di scopi di ordine sociale, la democraticità della loro struttura e delle forme di decisione.
  5. Ciascuna associazione ha diritto per il tramite del legale rappresentante o suo delegato di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
  6. Allo scopo di valorizzare le forme associative, agli organismi associativi operanti nel Comune ed iscritti in apposito Albo possono essere assicurati vantaggi economici diretti ed indiretti secondo le modalità e i criteri che sono contenuti in apposite norme regolamentari.
  7. Il Comune può promuovere ed istituire la Consulta delle associazioni.

Art. 24
Volonatariato

  1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
  2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO II
Modalità di partecipazion

Art. 25
Consultazioni

  1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
  2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 26
Petizioni

  1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
  2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
  3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale la assegna in esame all'organo competente.
  4. II contenuto della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Art. 27
Referendum consultivi, abrogativi e propositivi

  1. Un numero di elettori residenti non inferiore al dieci per cento degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi o propositivi in tutte le materie di competenza comunale.
  2. Un numero di elettori residenti non inferiore al quindici per cento degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi in tutte le materie di competenza comunale.
  3. Non possono essere indetti referendum in materia di statuto comunale, regolamento del consiglio comunale, di tributi locali e di tariffe, di piani urbanistici generali e particolari, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
  4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
  5. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune.
  6. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità, la proclamazione del risultato e gli effetti.
  7. Il referendum non è valido se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
  8. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 28
Accesso degli Atti

  1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
  2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
  3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
  4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune che deve comunicare le roprie determinazioni in merito nel termine dalla richiesta indicato nel regolamento.
  5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
  6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio del diritti previsti nel presente articolo.

Art. 29
Diritto di informazione

  1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
  2. La pubblicazione avviene mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie e nelle piazze cittadine.
  3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
  4. Le ordinanze del Sindaco, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
  5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari ed ogi altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 30
Istanze

  1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi od aspetti dell'attività amministrativa.
  2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

CAPO III
Difensore civico

Art. 31
Nomina

  1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni, con la Provincia o con la Comunità Montana, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri. Dopo due votazioni infruttuose da tenersi in adunanze distinte è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
  2. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia d'indipendenza, probità e competenza amministrativa.
  3. II Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
  4. Non può essere nominato Difensore Civico:
  1. chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
  2. i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
  3. i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed, aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
  4. chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;
  5. chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario comunale;
  6. chi non sia residente nel Comune.

Art. 32
Decadenza

  1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti all'Amministrazione Comunale.
  2. La decadenza é pronunciata dal Consiglio comunale.
  3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 33
Funzioni

  1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini.
  2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria, ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto, od il regolamento.
  3. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.
  4. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
  5. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
  6. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 127, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalità previste dall'art. 127, comma 2, del medesimo D.Lgs 267/2000.

Art. 34
Facoltà e prerogative

  1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
  2. Il Difensore Civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
  3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.
  4. Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali le disfunzioni, le illegittimità od i ritardi riscontrati.
  5. Il Difensore Civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
  6. E facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della P.A. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle Commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 35
Relazione Annuale

  1. Il Difensore Civico presenta entro il mese di marzo la relazione relativa all'attività svolta nel periodo precedente, illustrando le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
  2. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
  3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.
  4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Presidente del Consiglio affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, possibilmente nell'adunanza successiva.

Art. 36
Indennità di Funzione

  1. Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità di funzione da determinarsi nel provvedimento di nomina con validità per l'intero periodo dell'incarico.

CAPO IV
Procedimento amministrativo

Art. 37
Diritto e modalità di intervento nei procedimenti

  1. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi nel rispetto delle leggi regolanti la materia attraverso l'adozione di appositi regolamenti disciplinanti le modalità d'intervento.

TITOLO IV
Attivitò amministrativa

Art. 38
Obiettivi dell'attività Amministrativa

  1. II Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
  2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
  3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, la Comunità Montana e con la Provincia.

Art. 39
Servizi Pubblici Comunali

  1. II Comune può istituire e gestire, nelle forme previste dalla legge, servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

TITOLO V
Uffici e personale

Art. 40
Principi Strutturali ed organizzativii

  1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
  1. Un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
  2. l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
  3. l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  4. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 41
Organizzazione degli uffici e del personale

  1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili delle unità funzionali organizzative di vertice, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
  2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta comunale, sentita la Conferenza dei responsabili dei Servizi, dispone ed aggiorna annualmente il piano occupazionale triennale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.
  3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresso dagli organi collegiali. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
  4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
  5. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. é individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.
  6. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.
  7. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 42
Regolamento degli uffici e dei servizi

  1. II Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario, il Direttore generale se nominato e gli organi amministrativi.
  2. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposte dall'apposito Regolamento.
  3. II Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati al sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 43
Diritti e doveri dei dipendenti

  1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
  2. Ogni dipendente comunale é tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli é altresì direttamente responsabile verso il Segretario comunale, il Direttore generale se nominato il responsabile dell'unità funzionale organizzativa di vertice e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

CAPO II
Il segretario comunale

Art. 44
Segretario Comunale

  1. Il Segretario comunale é nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed é scelto nell'apposito albo. Dura in carica quanto il sindaco che lo ha nominato. Può essere revocato per violazione dei doveri di ufficio, con le procedure previste dalla legge.
  2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
  3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti della legge e della contrattazione collettiva.
  4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite del Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune ed agli uffici.

Art. 45
Funzioni del segretario comunale

  1. II Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali.
  2. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
  3. Il segretario, nel caso in cui non sia stato nominato il direttore generale, promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili delle unità funzionali organizzative di vertice ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro.
  4. Il Segretario esercita il controllo di regolarità dell'azione amministrativa volto a garantire la legittimità, regolarità e correttezza della stessa secondo le modalità individuate nei regolamenti dell'ente.
  5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente é parte, quando non risulta necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal Regolamento ovvero conferitagli dal Sindaco.

Capo III
Personale Direttivo

Art. 46
Direttore generale

  1. Il sindaco può conferire la funzione di direttore generale al Segretario comunale, o, previo convenzionamento con altri comuni al fine del raggiungimento del limite di popolazione previsto per legge (15.000 abitanti) a persona avente i requisiti previsti per legge, fuori della dotazione organica con contratto a tempo determinato.
  2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 47
Compiti del direttore generale

  1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
  2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di Servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
  3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettivo del Sindaco che può precedere alla sua revoca nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, o per il venire meno del rapporto fiduciario.
  4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 48
Funzioni del direttore generale

  1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsti dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
  2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
  1. predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
  2. organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
  3. verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività, degli uffici e del personale ad essi preposto;
  4. promuove i procedimenti disciplinari nel confronti dei responsabili delle unità funzionali organizzative di vertice ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
  5. autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili delle unità funzionali organizzative di vertice;
  6. emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla compe- tenza del Sindaco o dei responsabili delle unità funzionali organizzative di vertice;
  7. gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale
  8. riesamina annualmente, sentiti i responsabili delle unità funzionali organizzative di vertice, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
  9. promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili delle unità funzionali organizzative di vertice nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art. 49
Responsabili delle unità funzionali organizzative di vertice

  1. La struttura organizzativa del comune è prevista dal relativo regolamento. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
  2. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dall'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Segretario o dal Direttore generale se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 50
Funzioni dei Responsabili delle unità funzionali organizzative di vertice

  1. I responsabili delle unita funzionali organizzative di vertice, salvo i casi di attribuzione di funzioni al segretario o al direttore generale, stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
  2. Essi, salvo i casi di attribuzione di funzioni al segretario o al direttore generale se nominato, provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
  1. Presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
  2. Rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
  3. Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
  4. Adottano tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
  5. Emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie;
  6. Emanano le altre ordinanze nelle materie comprese nelle attività gestionali affidate ad eccezione di quelle contingibili ed urgenti;
  7. Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
  8. Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore generale se nominato;
  9. Forniscono al direttore generale se nominato nel termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
  10. Autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore generale se nominato e dal Sindaco;
  11. Rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
  1. I responsabili delle unità funzionali organizzative di vertice possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
  2. Il Sindaco può delegare ai responsabili delle unità funzionali organizzative di vertice ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 51
Incarichi di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva

  1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale, di alta specializzazione o funzionari dell'area direttiva nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
  2. La copertura dei posti delle unità funzionali organizzative di vertice o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali contratti non potranno andare oltre la data di scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica.
  3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 52
Collaborazioni esterne

  1. II regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
  2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico

Art. 53
Ufficio di indirizzo e di controllo interno

  1. II Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite della legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.lgs 267/2000.
  2. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma2, del D.Lgs 286/1999.3. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

CAPO IV
La responsabilità

Art. 54
Responsabilità del comune

  1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
  2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il Direttore generale se nominato, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art. 55
Responsabilità verso terzi

  1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore generale se nominato ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
  2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario, dal direttore generale se nominato o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
  3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore generale se nominato o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
  4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
  5. Il Comune stipula polizze per assicurare i propri amministratori dalle responsabilità derivanti dall'esercizio del mandato.

CAPO V
Finanza e compatibilità

Art. 56
Ordinamento

  1. L'ordinamento della finanza e della contabilità del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, ai regolamenti.
  2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
  3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
  4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo principi di progressività stabiliti della Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 57
Attività finanziaria del comune

  1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
  2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
  3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con delibera consiliare, imposte e tasse e tariffe.
  4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.
  5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione

Art. 58
Attività contrattuale

  1. IL Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede, mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.
  2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del servizio ovvero da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.
  3. La determinazione o la deliberazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 59
Amministrazione dei beni comunali

  1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
  2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
  3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 60
Bilancio Annuale

  1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
  2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
  3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.
  4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 61
Rendiconto della gestione

  1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
  2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
  3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti

Art. 62
Revisore dei conti

  1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti nel rispetto della legge e del regolamento di contabilità.
  2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
  3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
  4. Nella relazione, di cui al precedente comma, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
  5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
  6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 63
Tesoreria

  1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
  1. la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
    b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro il termine breve stabilito dal regolamento di contabilità;
  2. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
  3. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
  1. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 64
Controllo economico della gestione

  1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
  2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

Art. 65
Revisione dello Statuto

  1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art.6 comma quarto del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
  3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
  4. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica fatti salvo adeguamenti a modifiche legislative sopravvenute.
  5. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

Art. 66
Norme finali

  1. Il Consiglio comunale adegua il presente statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle leggi di modifica dei principi regolatori dell'autonomia comunale.
  2. Lo Statuto , approvato dal Consiglio Comunale con le modalità di legge, viene trasmesso al Comitato Regionale di Controllo.
  3. Espletato il controllo preventivo di legittimità, lo Statuto deve essere:
  1. pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  2. affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi;
  3. inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
  1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.




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