L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il 18 febbraio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione potrà pervenire al comune:
- per posta ordinaria indirizzata a COMUNE DI VILLA DEL BOSCO piazza Municipio n.1
- per posta elettronica all'indirizzo villadelbosco@ptb.provincia.biella.it
- per posta elettronica certificata villa.del.bosco@pec.ptbiellese.it
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La prescrizione di un’espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all’esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all’estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell’elenco degli elettori con l’aggiornato indirizzo postale temporaneo all’estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum.
Si allega qui di sotto l'istanza.
Voto Domiciliare:
Le disposizioni sul voto domiciliare (Art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46) sono previste in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”.
La domanda deve essere presentata nel periodo compreso tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, ovvero fra martedì 10 febbraio e lunedì 2 marzo 2026 per esercitare il diritto di voto per il Referendum del 22 e 23 marzo 2026.
L’interessato dovrà produrre un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria.
La documentazione da presentare è la seguente:
- copia di un documento di identità in corso di validità
- copia della tessera elettorale
- idonea certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione. Tale certificazione dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006, ovvero attestare l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dello stesso articolo, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
A seguito dell’approvazione della richiesta, i dati relativi all’elettore che esercita il voto a domicilio verranno comunicati al Presidente del seggio della sezione in cui l’elettore risulta iscritto.
Il Presidente, accompagnato da altri due componenti del seggio, dopo essersi messo in contatto con l’interessato, si recherà al suo domicilio per raccogliere il voto. Le operazioni di raccolta del voto avverranno con procedura che garantisca la segretezza del voto dell’interessato.
Il modulo di richiesta è disponibile qui di seguito.